Non è rilevante, nella questione posta, l’essere un dipendente pubblico: l’articolo 546 del codice di procedura civile dispone che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale.
Gli obblighi del terzo si sostanziano nell’astenersi dal riconsegnare il bene pignorato (il conto corrente) al proprio creditore diretto (debitore esecutato, il cliente). L’eventuale riconsegna del conto corrente (ovvero il ripristino della sua operatività) farà scattare le sanzioni penali previste per il custode, salva naturalmente la responsabilità per danni nei confronti del creditore procedente.
L’articolo 546 del codice di procedura civile esenta il terzo pignorato (la banca) dagli obblighi che la legge impone al custode solo in riferimento all’accredito stipendiale e limitatamente ad un importo pari a 3 volte quello relativo all’assegno sociale.
E’ evidente che il debitore sottoposto ad azione esecutiva non può pretendere dalla banca l’operatività del conto corrente, il che gli consentirebbe di disporre, prima dell’udienza di assegnazione del giudice, del saldo pignorato: il giudice deve poter verificare l’evoluzione storica del saldo di conto corrente (congelato) e l’effettiva insufficienza delle somme pignorate dal custode al fine di soddisfare il credito azionato. In un solo caso, l’operatività del conto corrente può essere immediatamente restituita al cliente debitore sottoposto ad azione esecutiva: quando il saldo pignorato (e prelevato) è maggiore o uguale all’importo del credito precettato, aumentato della metà.
Il cliente sottoposto ad azione esecutiva di pignoramento del conto corrente su cui affluiscono le competenze retributive ha due opzioni per ovviare al problema: la prima è quella di aprire un altro conto corrente comunicando le nuove coordinate per l’accredito dello stipendio al datore di lavoro; la seconda è quella di recarsi allo sportello e chiedere all’operatore, che coinvolgerà il dirigente responsabile della filiale, il prelievo pari al triplo (se c’è capienza) dell’importo corrente dell’assegno sociale.
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