Piero Ciottoli

Il comma 1 dell’articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) stabilisce che i redditi da locazione, concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo del proprietario.

La legge sulle locazioni (431/1998) ha introdotto, per i soli immobili ad uso abitativo, la disposizione che sterilizza, ai fini fiscali, i canoni non percepiti: ma solo a partire dalla conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.


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