In materia di contratto di locazione, l’articolo 1578 del codice civile dispone che, se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il Locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Tuttavia, la norma codicistica non impone al locatore ad eseguire i lavori necessari per rendere la cosa idonea all’uso pattuito: comunque si applica anche quando gli stessi si sono manifestati solo successivamente alla conclusione del contratto di locazione.
In ogni caso è escluso l’obbligo, per il locatore, di eseguire i lavori necessari per rendere la cosa idonea all’uso pattuito, come peraltro sancito da consolidata giurisprudenza di merito.
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