Rosaria Proietti

L’articolo 2945 del codice civile stabilisce che per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l’interruzione è avvenuta mediante la notifica di un atto con il quale si inizia un giudizio, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

La Suprema Corte di cassazione ha tuttavia chiarito, con la sentenza 12239/2019, che il mancata rinnovo della trascrizione del pignoramento nel ventennio non può considerasi estintiva del procedimento trattandosi di un caso di estinzione atipica, in quanto diversa dalle cause di estinzione del processo esecutivo vere e proprie previste dagli articoli 629 e seguenti del codice di procedura civile come la rinuncia agli atti, l’inattività delle parti per mancata riassunzione o per mancata partecipazione all’udienza.

Secondo i giudici di legittimità, l’avvio del processo esecutivo (la notifica del pignoramento ad opera del creditore originario) è un atto idoneo ad interrompere la prescrizione e l’effetto interruttivo permane sino al momento della scadenza ventennale della trascrizione del pignoramento.

Dunque, non può ritenersi, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2945 del codice civile che la prescrizione decennale possa cominciare a decorrere dalla notifica dell’atto interruttivo di pignoramento come avverrebbe nel caso di un processo estinto. Se fra la data di scadenza ventennale della trascrizione del pignoramento ad opera del creditore cedente e la data di notifica del precetto da parte del creditore cessionario sono passati meno di dieci anni, il diritto di esigere il credito nei confronti dell’erede del debitore non è prescritto.


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