Il creditore, quando ha ipoteca, non può pignorare altri immobili del debitore, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca.
Questo è quanto dispone l’articolo 2911 del codice civile.
Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione si è espressa in tal senso con la sentenza 11122/1997, stabilendo il principio giuridico secondo il quale non è precluso, al creditore garantito da ipoteca su immobile di proprietà del debitore, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purché, nel rispetto della disposizione contenuta nell’artivolo 2911 del codice civile, sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da ipoteca.
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