Chiara Nicolai

Pensiamo che il suo timore sia infondato, se al creditore è già stato assegnato il quinto stipendiale: in materia di espropriazione forzata, infatti, la Corte di cassazione (sentenza 7078/2015) ha stabilito che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione (pignoramento dello stipendio, ndr), sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.

Dello stesso tenore, sebbene più indirettamente, anche la più recente sentenza 6019/2017 della Suprema Corte, nella quale si afferma che l’azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

Per il resto potrebbe pensare di custodire il tesoretto in cassette di sicurezza senza rischiare donazioni di non modico valore che potrebbero essere dichiarate nulle su istanza di altri creditori procedenti (diversi dal soggetto che ha già pignorato lo stipendio).


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