Roberto Petrella

In assenza di adeguata capacità di reddito dello studente, ai fini del nucleo familiare da referenziare nella DSU/ISEE per l’università (ISEEU), egli fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori (articolo 8, comma 2, Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – DPCM 159/2013).

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale, ovvero quando e’ stata pronunciata sentenza di divorzio (articolo 8 comma 3 DPCM 159/2013). I genitori divorziati, per il prosieguo, sono genitori che, naturalmente, risultano non più coniugati fra loro.

Lo studente maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia a sua volta coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori: nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato (articolo 3 comma 5 DPCM 159/2013).

Lo studente, quando i genitori sono divorziati come nella fattispecie, può quindi scegliere di far parte del nucleo familiare della madre.

Allo studente figlio di genitori divorziati (fra loro, quindi, non coniugati) si applicano le regole di cui all’articolo 7 del DPCM 159/2013 che estendono la normativa applicata alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni anche agli studenti universitari. In particolare il padre divorziato (e non convivente) con la madre dello studente fa parte del nucleo familiare dello studente a meno che il padre non sia coniugato con altra donna (diversa dalla madre dello studente) oppure abbia figli con altra donna (diversa dalla madre dello studente). In queste due ipotesi deve essere calcolata una componente aggiuntiva (e, comunque, occorrono i dati reddituali e patrimoniali del padre divorziato dello studente per compilare la DSU/ISEEU).

Qualora, invece, con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici a carico del padre dello studente, destinato al mantenimento dello studente stesso, il padre dello studente viene escluso dal nucleo familiare dello studente e non viene neppure calcolata la componente aggiuntiva.

In tutti gli altri casi il padre divorziato dello studente fa comunque parte del nucleo familiare dello studente.

Nel quadro MB.2 della DSU, sezione “Presenza dei genitori nel nucleo familiare” va barrata la quarta casella (lo studente ha residenza diversa da genitori e questi non sono sposati e conviventi).

Venendo finalmente al nocciolo della questione, per escludere dal nucleo familiare il padre divorziato, lo studente può presentare ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del genitore, in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio studente. Occorre, di solito, per avviare la pratica, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra padre divorziato e figlio studente.

A questo punto la DSU ISEE dello studente dovrà tener conto esclusivamente del reddito e del patrimonio della madre.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.