Il giudice si basa, per stabilire la quota stipendiale del debitore inadempiente da assegnare al creditore procedente, sulla dichiarazione del terzo pignorato (il datore di lavoro), il quale dovrebbe correttamente comunicare eventuali eventuali gravami insistenti sulla retribuzione mensile percepita dal debitore: cessioni del quinto, pregressi pignoramenti e ordini giudiziali di pagamento diretto (a carico del datore di lavoro) ex articolo 156 del codice civile o articolo 8 della 898/1970 (inerenti obblighi alimentari a cui è tenuto il dipendente).
Se lei non ha questi problemi, se ritiene corretta la quota massima prelevata in sede di preaccantonamento dal datore di lavoro in qualità di custode, se, in sostanza, non avrebbe nulla da contestare in udienza, può benissimo evitare di presenziare, dal momento che la convocazione è effettuata, soprattutto, a tutela del debitore sottoposto ad azione esecutiva.
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