Nei contratti con prestazioni corrispettive (quale quello di compravendita di un’auto usata), quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento (la riparazione in garanzia) o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (pari al costo del passaggio di proprietà, ad esempio, nell’ipotesi di risoluzione contrattuale).
Non è tuttavia così semplice costringere il concessionario ad applicare l’articolo 1453 del codice civile: certo, si può proporre alla concessionaria venditrice la risoluzione del contratto: ma, in caso di diniego, bisogna poi rivolgersi necessariamente al giudice.
Il contratto, se è stato controfirmato in ogni foglio, non è facilmente manipolabile: certo, sarebbe stato meglio avere conservato una copia dell’originale, ma in caso di contestazioni può essere richiesta, in giudizio, l’esibizione dell’originale stesso che certamente la concessionaria avrà custodito.
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