Annapaola Ferri

Il Comune dovrà notificarle un avviso di accertamento in cui viene richiesto l’importo evaso della tassa rifiuti (più interessi e sanzioni) relativo agli ultimi cinque anni: qualora il debitore non ottemperasse all’avviso di accertamento nei 60 giorni concessi per pagamento e non chiedesse la rateizzazione dell’importo accertato, la riscossione coattiva del dovuto verrà affidata al concessionario comunale (Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia o un esattore locale).

A questo punto, verrà notificata al debitore una cartella esattoriale da Agenzia delle Entrate Riscossione oppure una ingiunzione fiscale dal concessionario locale. Decorsi i canonici 60 giorni senza che il debitore effettui il pagamento della somma ingiunta o ne chieda la rateizzazione, potranno essere avviate le azioni esecutive (o cautelari): ipoteca sulla casa, fermo amministrativo sul veicolo, pignoramento del conto corrente o dello stipendio del debitore.

Attenzione però: in occasione di una temporanea assenza del destinatario e dei soggetti che possono essere designati a ricevere le comunicazioni legali quando non è presente il destinatario, l’atto (l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale) viene assegnato in giacenza presso l’ufficio postale (se inviato via posta) o presso l’ufficio comunale preposto (albo pretorio) se il tentativo di consegna è effettuato da un messo comunale. In entrambi i casi, viene lasciato un avviso al destinatario assente e la notifica si intende perfezionata correttamente dopo 10 giorni di giacenza indipendentemente dal fatto che il destinatario, o un suo delegato, ritiri l’atto.


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