Tullio Solinas

Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione.

E’ quanto stabilisce l’articolo 43 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950.

Pertanto il debito residuo da cessione del quinto verrà estinto con una trattenuta del 20% dal rateo di pensione, mentre il debito residuo da prestito delega (che non è estensibile al trattamento di quiescenza) verrà estinto con un prelievo dal trattamento di fine rapporto.

In pratica, nel contesto descritto, lei potrà disporre di 13.500 euro da destinare a ciò che vuole.


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