L’articolo 86, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 dispone che la procedura di iscrizione del fermo amministrativo di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è avviata dall’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o un concessionario locale) con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva (preavviso) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone al PRA, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Si tratta, dunque, di dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione attraverso la presentazione di un’istanza attraverso il modulo di seguito linkato non senza allegare una serie di documenti.
Insomma, l’esito dell’istanza non è scontato ed automatico per un lavoratore autonomo dotato di partita IVA.
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