Purtroppo, il Comune di Ragusa ha deciso, nel 2017, di riscuotere le proprie entrate tributarie e patrimoniali attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale, ex Regio Decreto 639/1910, pur conservando, comunque, l’osservanza delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, ma dovendosi così necessariamente avvalere di un concessionario terzo (diverso da Agenzia delle Entrate Riscossione, che riscuote solo attraverso emissione di cartella esattoriale o sulla base di un avviso di accertamento, o di addebito, esecutivo spiccato direttamente della Pubblica Amministrazione creditrice).
L’articolo 86 del DPR 602/1973 prevede che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo amministrativo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (PRA), salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
La disposizione, dunque, non prevede la possibilità di presentare istanza di annullamento del fermo amministrativo qualora il bene mobile venga utilizzato per il trasporto di una persona diversamente abile: si tratta, evidentemente, di una iniziativa autonoma adottata da Agenzia delle Entrate Riscossione e, pertanto, la norma non può essere invocata quando il concessionario è un soggetto diverso che non ha previsto la medesima agevolazione per i veicoli utilizzati da soggetti disabili.
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