Simonetta Folliero

Se l’atto di pignoramento del conto corrente del debitore è stato notificato in base alla’articolo 72 bis del decreto del presidente della repubblica (dpr) 602/1973 con l’ordine di Agenzia delle Entrate Riscossione alla banca di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, allora il conto dovrebbe essere liberato subito, dopo il pignoramento infruttuoso.

E’ pur vero che l’articolo 72 bis del dpr 602/1973 dispone che il terzo pignorato (cioè Poste Italiane) dovrebbe continuare a prelevare e consegnare al concessionario le somme per le quali il diritto alla percezione è maturato anteriormente alla data di tale notifica e alle rispettive scadenze, le restanti somme: ma il terzo pignorato, non essendo vincolato agli obblighi di custodia imposti dal codice di procedura civile, libera subito il conto, anche per evitare che il cliente si rivolga ad altri istituti per aprire un nuovo rapporto di conto corrente su cui convogliare ulteriori e successivi accrediti.

Inoltre, se come sembra nella fattispecie, il conto corrente è destinato esclusivamente all’accredito dei ratei pensionistici, con il protrarsi del pignoramento ex articolo 72 bis del dpr 602/1973, interverrebbe una grave violazione dell’articolo 545 del codice di procedura civile, ed il debitore escusso potrebbe, a ragione, rivolgersi al giudice delle esecuzioni dal momento che, in un simile scenario, Agenzia delle Entrate Riscossione dovrebbe pignorare come terzo l’INPS e non il conto corrente detenuto dal pensionato presso una banca o un ufficio postale.

Qualora, invece, l’atto di pignoramento del conto corrente del debitore è stato notificato in base alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, allora il conto corrente potrà essere liberato solo in seguito all’udienza di assegnazione fissata dal giudice adito dal creditore procedente, ovvero Agenzia selle Entrate Riscossione (ADER).

In entrambe le ipotesi dovrà essere lasciata, nella disponibilità del debitore escusso, una somma pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (si tratta, attualmente, di circa 1.374 euro), naturalmente se il saldo è maggiore della soglia indicata.

Nella seconda ipotesi (pignoramento in base all’articolo 543 del codice di procedura civile) per prelevare la pensione accreditata durante il blocco e/o il fondo di 1.374 euro (eventualmente residuato dopo la ritenuta operata da Bancoposta sul saldo disponibile al momento della notifica dell’atto di pignoramento), occorre rivolgersi al direttore dell’ufficio postale (Poste Italiane assume, infatti, il ruolo di custode del conto corrente pignorato).

In entrambe le ipotesi, per evitare di doversi destreggiare fra le estenuanti pastoie burocratiche frapposte dal sistema e affrancarsi dalle interpretazioni abusive e leonine della legge da parte della Pubblica Amministrazione, è comunque consigliabile aprire subito un nuovo rapporto di conto corrente (anche acquisendo una carta prepagata munita di IBAN) per convogliarvi i ratei di pensione futuri (previa comunicazione all’INPS delle nuove coordinate di conto corrente).


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