Annapaola Ferri

Mi chiedo: ora, il mio prestito che era stato fatto nel 2015 con Intesa San Paolo, a causa di 8 rate non pagate è passato a Banca IFIS, FBS ed è andato in sofferenza. Quindi io ora avendo saldato il mio debito in data giugno 2019 dovrei vedere immediatamente la mia sofferenza cancellata, o dovrà rimanere per 36 mesi segnata? Coloro che avevano in gestione il mio debito, Banca IFIS, nello specifico FBS, dopo aver pagato il restante del mio debito mi ha assicurato di aver trasmesso a Banca D’Italia il pagamento da me effettuato ma che rimarrà segnato per 36 mesi. Ciò si contrappone a ciò che mi avete detto. Potrei avere delle delucidazioni in più?

il contenuto della risposta fornita dalla collega che mi ha preceduto, sembra confermare quanto a lei hanno riferito i funzionari di Banca IFIS: vale la pena di ribadire che nelle centrali rischi sia pubbliche (CR Bankitalia) sia private (CRIF Eurisc) non c’è mai cancellazione delle posizioni censite ma, eventualmente, intervengono solo rettifiche delle causali (o dell’importo del debito residuo). Va ricordato, inoltre, che quando si salda (seppur integralmente) un debito in ritardo, la posizione resta visibile agli aderenti volontari al SIC – Sistema di Informazioni Creditizie – privato (CRIF Eurisc) o agli aderenti obbligati per legge, in quanto vigilati dall’Istituto di emissione (CR della Banca d’Italia), per trentasei mesi a partire dalla data di regolarizzazione dello scoperto non rimborsato. Scaduto tale lasso di tempo, la posizione viene oscurata (cioè non resa più visibile agli operatori, ma mai cancellata).

In pratica, la storia del debitore, che adempie con ritardo, resta visibile per tre anni (36 mesi) per notificare agli operatori finanziari il credit score, non eccelso, dell’obbligato.

Riepilogando: se la posizione a sofferenza è stata censita da Banca Intesa San Paolo e successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS e quest’ultima non ha ritenuto di reiterare la segnalazione, Banca Intesa non è tenuta a rettificare la classificazione a sofferenza, dal momento che, proprio in virtù del fatto di aver valutato in stato di insolvenza del debitore (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) si è vista costretta, probabilmente, a cedere il credito.

Se invece si tratta di aggiornamento ad opera del cessionario (Banca IFIS) (laddove, ipotizziamo, che il cessionario sia abilitato a segnalare ed aggiornare posizioni in CR), allora Banca IFIS dovrà provvedere a rettificare la posizione che non dovrebbe più apparire in sofferenza, magari ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario.

Quello che deve essere comunque chiaro è il fatto che l’aver saldato integralmente il debito in ritardo (al di fuori delle regolari scadenze previste dal piano di ammortamento concordato in sede contrattuale) non attribuisce al debitore il diritto all’immediato oscuramento della posizione censita nella centrale rischi privata o pubblica (CRIF o CR).


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