Secondo quanto riportato nelle FAQ della Banca D’Italia, si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Il ritardo nei pagamenti, inoltre, come risulta sempre dalla FAQ non è una condizione sufficiente per la segnalazione a sofferenza, che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell’intermediario.
E’ quindi evidente che se il debito è stato integralmente soddisfatto (anche se in ritardo), la posizione dovrà restare visibile in centrale rischi (CRIF e CR) per trentasei mesi a partire dalla data di regolarizzazione.
Se la posizione a sofferenza è stata censita da Banca Intesa San Paolo e successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS e quest’ultima ha ritenuto di reiterare la segnalazione, l’intermediario finanziario segnalante (BANCA IFIS) è responsabile dell’esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi CR pubblica e a quella privata EURISC della Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF). L’intermediario finanziario segnalante deve correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia e alla CRIF.
Pertanto non resta altro da fare che presentare reclamo scritto a Banca IFIS (da inviare con raccomandata AR), lamentando la ingiustificata appostazione a sofferenza come causale della posizione registrata nella centrale privata EURISC gestita dalla CRIF e in quella pubblica CR gestita dalla Banca d’Italia.
Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.
Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.
Ulteriori informazioni su come presentare il ricorso, disponibili qui.
Se, invece, la posizione a sofferenza è stata censita da Banca Intesa San Paolo e successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS e quest’ultima non ha ritenuto di (o potuto) reiterare la segnalazione, Banca Intesa non è tenuta a rettificare la classificazione a sofferenza, dal momento che, proprio in virtù del fatto di aver valutato in stato di insolvenza del debitore (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) si è vista costretta, probabilmente, a cedere il credito.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.