Genny Manfredi

Nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013, cosiddetto ISEE minori (circolare INPS 100/2019).

Per tale motivo vengono cooptati nel nucleo familiare del minore anche i genitori del minore a meno che non sussistano particolari requisiti:

  1. il genitore del minore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. il genitore è obbligato, da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici destinati al mantenimento del minore.

Nelle ipotesi (a) e/o (b), l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Fatta questa premessa, va aggiunto che, in generale, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

Fanno eccezione le DSU presentate dal primo gennaio 2019 al 31 agosto 2019 che scadranno prima, al 31 dicembre 2019.

Vanno, invece, comunicate all’INPS, con modello RdC/PdC Com Esteso, eventuali variazioni riguardanti la situazione lavorativa; il reddito presunto per l’anno solare successivo; il patrimonio immobiliare o mobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli; la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda di RdC o PdC, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza; le dimissioni volontarie dal lavoro; il possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazione, successione o vincite.


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