Se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
Altrimenti, ex articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse (quindi anche il creditore dell’erede) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (minore dei dieci anni concessi dalla normativa vigente) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
L’accettazione dell’eredità pura e semplice (senza beneficio di inventario) comporta la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell’erede. In pratica, ciò significa che l’erede stesso risponderà per eventuali debiti ereditari con il suo patrimonio (di cui faranno parte anche i bani ereditati). E, quindi, non sussiste alcuna differenza fra patrimonio ereditato e patrimonio proprio dell’erede prima dell’accettazione.
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