Giuseppe Pennuto

Innanzitutto va ricordato che l’articolo 202 del codice della strada, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contieneva alcuna previsione in ordine all’effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo.

La questione è stata poi chiarita e risolta dall’articolo 17 quinquies del decreto legge 18/2016, secondo il quale per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Pertanto sette sono i giorni a disposizione del trasgressore per pagare la sanzione amministrativa con lo sconto del 30%: il calcolo del termine avviene iniziando a contare dal giorno successivo della notifica del verbale.

L’articolo 206 del Codice della strada prevede Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. La somma versata e’ tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta e l’acconto fornito.

L’eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notifica del verbale, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all’emissione del ruolo stesso.

Quindi, al massimo le arriverà una cartella esattoriale o un’ingiunzione fiscale per le spese di notifica: ma se preferisce, può contattare l’ufficio comunale preposto al pagamento delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, per saldare quanto residua prima che intervenga l’iscrizione a ruolo.


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