Il codice di procedura civile, all’articolo 545, prevede che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Temo che la trattenuta del quinto al momento del passaggio in quiescenza, interesserà sia il Trattamento di Fine Rapporto sia la somma pattuita per incentivo all’esodo-
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