Il problema è che Banca IFIS e UBI Banca sono banche vere e proprie (soggette a vigilanza da parte della Banca d’Italia e quindi intermediari obbligatoriamente partecipanti alla Centrale Rischi gestita dalla stessa Banca d’Italia) e per tale motivo tenute ad aggiornare nella Centrale rischi CR la (pregressa) posizione debitoria del soggetto censito. Si presentano situazioni diverse per quanto riguarda le segnalazioni in centrali rischi pubbliche e private rispetto a quelle che si verificano quando la cessionaria è una semplice società di recupero crediti non sottoposta a vigilanza da parte della Banca d’Italia e/o non aderente (volontariamente) a centrali rischi private (come CRIF, Experian,Cerved, Assilea e CTC).
Solo per i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati (CRIF, Assilea, CTC, Experian) quando non è stato rimborsato il creditore che ha erogato il prestito (morosità e sofferenze non sanate), la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento dei dati (avvenuto a seguito di successivi accordi a saldo stralcio con l’originario creditore).
Quando interviene una cessione del credito non rimborsato al creditore che lo ha erogato – e le cessionarie nuove creditrici (come Banca IFIS e UBI Banca) sono obbligate alla segnalazione in CR dalla normativa vigente – la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data in cui è stata inserita la segnalazione in seguito a cessione del credito o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento dei dati (avvenuto a seguito, ad esempio, di successivi accordi a saldo stralcio con il cessionario).
Alla luce delle numerose istanze (reclami, richieste di parere e ricorsi) pervenute nel tempo, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha inteso fornire, chiarimenti e indicazioni di carattere generale sulla questione della permanenza della posizione censita in una centrale rischi pubblica o privata. In particolare, in ossequio ai principi generali stabiliti in materia di trattamento dei dati personali, l’Autorità ha ritenuto precisare che il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non possa comunque mai superare i cinque anni dalla data di inserimento della segnalazione, anche a fronte di successivi aggiornamenti. Ma ciò vale solo per i SIC privati (nella fattispecie per la segnalazione in CRIF).
Quindi, nella fattispecie, la posizione censita in CRIF dovrebbe restare visibile per tre anni a partire dalla data di inserimento e, comunque, non oltre cinque anni.
Per quanto riguarda l’accordo a saldo stralcio intervenuto con UBI Leasing, l’importo non nullo indicato nella posizione censita in CR Bankitalia attiene, molto probabilmente (visto che non vengono fornite ulteriori dettagliate indicazioni in merito) al debito residuo che non è stato rinunciato.
L’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.
Quando nell’accordo transattivo a saldo stralcio non è esplicitamente prevista la rinuncia del creditore al debito residuo ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile, nella centrale rischi resta indicata la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore.
Per finire, in riferimento alle ulteriori perplessità evidenziate nel quesito, va aggiunto che la CR Bankitalia raccoglie ogni mese (per legge) le informazioni da tutti gli intermediari tenuti a partecipare e la cadenza mensile non inficia la decorrenza di permanenza triennale dall’ultimo modifica intervenuta sulla segnalazione.
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