Genny Manfredi

L’articolo 2, comma 1, lettera (b) numero 1 del decreto legge 4/2019 (reddito e pensione di cittadinanza) dispone che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, cioè per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

In sintesi, il nucleo familiare di riferimento per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata ad ottenere dall’INPS il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), da allegare all’istanza per la concessione del reddito di cittadinanza è formato, nella fattispecie, dal minore, dalla madre e dal padre naturale che ha riconosciuto il minore, sebbene il padre naturale risulti avere residenza diversa da quella del figlio.

A meno che il genitore che abbia riconosciuto il minore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore, oppure risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore: in tali scenari, l’ISEE e’ integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del padre naturale non convivente con il minore.

Infine, quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento del minore, il padre naturale è escluso dal nucleo familiare del figlio e l’ISEE nemmeno è integrato con la componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.


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