Ludmilla Karadzic

I conti son presto fatti: naturalmente, non potrà fare a meno di continuare a rimborsare il prestito dietro cessione del quinto, dal momento che la trattenuta viene effettuata direttamente dal datore di lavoro.

Partiamo dall’ipotesi che lei non possegga beni immobili (la casa) e supponiamo che lei dal mese prossimo smetta di pagare le rate per tutti i prestiti in corso (mutuo di consolidamento, prestiti Agos e Findomestic): anche ammesso che tutti i creditori si rivolgessero al giudice per avviare azioni esecutive nei suoi confronti, il danno si concretizzerà in una ulteriore trattenuta del 20% sulla sua busta paga, considerata al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché al lordo della rata versata per adempiere alla cessione del quinto.

La durata del prelievo dipenderà dall’entità del credito azionato, ma la trattenuta mensile resterà sempre pari al quinto della retribuzione, anche qualora il debito escusso riguardasse l’esposizione residua complessiva del mutuo di consolidamento, del prestito Agos e del prestito Findomestic.

Probabilmente prima di procedere a pignorare lo stipendio, uno o tutti i creditori tenteranno di aggredire il saldo di conto corrente (che resterà bloccato fino al decreto di assegnazione del giudice): l’azione esecutiva si rivelerà, però, infruttuosa, dal momento che lei avrà cautelativamente trasferito tutti gli eventuali risparmi sul conto corrente di sua moglie.

Sul conto corrente, eventualmente pignorato, potrà continuare ad essere accreditato lo stipendio, prelevabile (fino ad un massimo di 1.734 euro circa) recandosi nella filiale della banca.


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