Carla Benvenuto

Come mai in occasione di un pignoramento presso la residenza del debitore, l’ufficiale giudiziario nomina custode il debitore stesso senza chiedere il consenso del creditore?

Innanzitutto, il consenso a cui la norma in esame si riferisce può essere espresso o tacito. Quest’ultima ipotesi si verifica quando il creditore o il debitore, presenti al pignoramento, non si oppongono alla nomina del custode. Inoltre, pur in assenza del creditore, quando i beni pignorati si sostanziano in mobili e/o elettrodomestici usati, il consenso del creditore espresso attraverso l’ufficiale giudiziario è dovuto al fatto che, in seguito ad un eventuale dissenso, il creditore procedente sarebbe costretto a sostenere ulteriori spese di asporto e di custodia (in magazzino) dei beni pignorati, ben sapendo che da una eventuale vendita all’asta egli non ricaverebbe un centesimo (anzi, dovrebbe anticipare anche le spese di procedura).

C’è di più: paradossalmente, un modo in cui il debitore potrebbe mettere in seria difficoltà il creditore, in occasione di un pignoramento presso la propria residenza o il proprio domicilio, sarebbe appunto non accettare la nomina a custode.

Infatti, può essere nominato custode colui che ha compiuto la maggiore età ed è capace di agire. L’accettazione da parte di chi è nominato custode avviene mediante sottoscrizione del processo verbale.

Infine, è anche chiaro che, una volta che il debitore accetti la nomina a custode, una cosa è utilizzare il veicolo pignorato senza autorizzazione del giudice circolando con il rischio di restare coinvolto in sinistro (con conseguente rivalsa della compagnia di assicurazione) o di incappare in un controllo da parte degli agenti preposti alla vigilanza sulle strade, altra è servirsi del divano a casa propria per schiacciare un pisolino, anche senza autorizzazione giudiziale.


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