Ludmilla Karadzic

Va innanzitutto ribadito che un conto corrente può essere chiuso anche in rosso: il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, attraverso un’apposita dichiarazione, da un contratto di conto corrente, senza penalità e senza spese, anche in presenza di un eventuale saldo debitore nel momento di esercizio del relativo diritto.

Se nel contratto di conto corrente non è stabilito un termine più breve, il diritto di recesso produce effetti dallo scadere del termine di 15 giorni previsto dall’articolo 1845, comma 3, del codice civile.

Ha invece natura vessatoria, ed è quindi nulla, la clausola contrattuale che prevede che l’estinzione avvenga entro 30 giorni dal ricevimento da parte della banca della relativa richiesta di estinzione.

Così l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione 689/2015.

Sarà poi la banca, eventualmente, a dover esperire le azioni esecutive finalizzate al recupero delle somme a debito divenute certe, liquide ed esigibili al momento della chiusura del rapporto di conto corrente. E comunque, perchè un conto corrente possa essere pignorato, occorre che prima venga notificato almeno il precetto al debitore inadempiente o un avviso di addebito INPS immediatamente esecutivo.

Per il resto, essendo lei disoccupato e nullatenente, non deve preoccuparsi più di tanto per i debiti accumulati: il giorno che dovesse trovare un impiego, i creditori esattoriali (Pubblica Amministrazione) ed ordinari (la banca), se tutti dovessero rivolgersi al giudice, potranno pignorarle, complessivamente, al massimo il 40% della retribuzione al netto degli oneri fiscali e contributivi.


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