L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 119/2018 dispone che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.
Le cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, che, comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni superavano i mille euro alla data del 24 ottobre 2018, possono essere oggetto di definizione agevolata (rottamazione ter ) in base all’articolo 3 del decreto legge 119/2018 e al decreto legge 34/2019, che ha riaperto i termini per fruire della rottamazione fino al 31 luglio 2019.
La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Infine, va sempre ricordato che con la definizione agevolata sono comunque dovuti gli interessi legali (diversi dagli interessi moratori) sul debito iscritto a ruolo, maturati nel periodo di tempo intercorrente fra la data ultima in cui il tributo doveva essere pagato e quello in cui viene saldato il conto in sospeso.
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