Tullio Solinas

Nessuna norma vieterebbe di pignorare lo stipendio del debitore inadempiente assunto come dipendente con contratto in prova: tuttavia, considerazioni di carattere pratico nonché di opportunità economica, sconsigliano, al creditore, un tale approccio alla riscossione coattiva.

Il creditore, infatti, dovrebbe anticipare spese legali e di procedura per recuperare un quinto delle eventuali due/tre mensilità residue (una volta individuato il terzo datore di lavoro da pignorare l’iter è veloce ma non immediato) con il rischio paradossale di avviare un’azione esecutiva che, al netto, comporterebbe un aumento dell’importo del credito vantato, anziché una sua riduzione. E che, il più delle volte, determinerebbe, come lei stesso saggiamente osserva, una quasi certa mancata conversione del rapporto di lavoro.

Piuttosto, al creditore converrà attendere la conversione del contratto in prova in un contratto a tempo determinato o indeterminato e poi, eventualmente, adottare le decisioni che ritiene economicamente più convenienti.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.