Carla Benvenuto

Per quanto attiene la prima domanda possiamo dire che che, ad oggi, le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente i mille e 374 euro (considerando che da gennaio 2019 l’importo massimo dell’assegno sociale è pari a 458 euro).

Ne consegue che anche nell’ipotesi di pignoramento del conto corrente su cui verrà accreditato lo stipendio, lei potrà sempre disporre di almeno 1.374 euro.

In riferimento alla seconda domanda, dobbiamo ammettere che, purtroppo, non possediamo facoltà divinatorie.

Per finire con la terza domanda, non potrà evitare il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro nella misura prevista dalla legge. In ogni caso, sarà buona pratica spostare immediatamente eventuali somme (compresa la retribuzione mensile) accreditate sul conto corrente a lei intestato su un conto corrente intestato a persona di fiducia.


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