Annapaola Ferri

Il creditore può ancora servirsi del decreto ingiuntivo notificato un lustro fa per pignorare lo stipendio percepito dal debitore inadempiente nella misura del 20% della busta paga al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Per quanto riguarda i conti correnti pignorati al tempo, l’intestatario debitore può cominciare a riutilizzarsi appena dopo il decreto con cui il giudice assegna al creditore procedente le somme prelevate dal saldo. Fatto che dovrebbe esseri verificato da quel dì.


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