Giovanni Napoletano

La questione è assai semplice: nel contratto di fornitura sottoscritto dal cliente, è esplicitamente prevista l’indicazione del recapito per le bollette e per l’invio delle (eventuali) comunicazioni al debitore: Recapito che, solitamente, coincide con l’ubicazione del punto utente in cui viene effettuata la fornitura di gas e/o energia elettrica.

Tuttavia, l’indirizzo ivi indicato vale solo in vigenza di contratto: se nel 2016 il contratto con ENEL era stato chiuso, la comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione avrebbe dovuto essere notificata all’indirizzo del debitore risultante dai registri anagrafici della popolazione residente, a pena di nullità.

Concludendo: se nel 2016 il contratto con Enel era stato chiuso, la comunicazione al debitore andava notificata all’indirizzo di residenza del debitore. Avendola inviata nel luogo indicato in un contratto di fornitura ormai chiuso è come se la notifica della comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione quinquennale non fosse mai avvenuta.

Resta valida, allora, la pretesa dell’importo contenuta nell’ultima bolletta recapitata al cliente, che risulta, però, ad oggi prescritta.


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