Per individuare il suo prossimo datore di lavoro al creditore procedente basterà, purché in un periodo successivo alla firma del prossimo contratto, avviare l’iter ex articolo 492 del codice di procedura civile secondo il quale il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L’accesso all’anagrafe tributaria consentirà di rilevare chi versa i contributi previdenziale per il debitore.
Può senz’altro contattare la controparte creditrice, prima di giungere all’eventuale pignoramento dello stipendio, al fine di trovare un accordo per risolvere la questione: naturalmente, nulla vieta di chiedere uno sconto sull’importo dovuto (ma non la cessione del quinto, che qui c’entra come il cavolo a merenda).
Conviene sempre presenziare all’udienza nel proprio interesse, ma non è obbligatorio.
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