Per l’ISEE ordinario il nucleo familiare è composto da madre e figlio minore: il minore, infatti, è attratto nel nucleo familiare del genitore e si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPCM) 159/2013.
Nel caso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al fine di fruire dei benefici che la legge riserva ai figli minori (asilo nido, mensa scolastica) per nuclei familiari al di sotto di determinate fasce di reddito, il nucleo familiare di riferimento è ancora costituito da madre e figlio. Tuttavia, bisogna avere ulteriori informazioni sul padre che lo ha eventualmente riconosciuto (stato civile, numero di figli avuti con donne diverse dalla madre del minore) per stabilire se egli deve essere inserito nel nucleo familiare del minore, con il proprio reddito ed il proprio patrimonio, oppure se resta fuori dal nucleo familiare del figlio minore e va calcolata solo una componente reddituale e patrimoniale aggiuntiva all’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio minore.
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