Poniamo che un genitore per qualsiasi motivo (ad esempio per aiutare per l’acquisto di una casa) dovesse bonificare al figlio (percettore del reddito di cittadinanza) una somma di denaro. Tale somma è da considerarsi come variazione patrimoniale da comunicare entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU così come indicato nella prima parte del comma 11; oppure, tale somma è da considerarsi come donazione e quindi da comunicare (qualora facesse superare i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3)) entro 15 giorni tramite RDC-COM esteso? In tal caso quale importo rileva? Il valore della donazione oppure l’importo totale che il figlio si ritroverebbe nel conto? Dall’analisi del decreto legge art.3 comma 11 la casistica sopra descritta NON sembrerebbe rientrare nell’ambito di una donazione in quanto la donazione secondo l’art. 769 del codice civile è un vero e proprio contratto redatto secondo specifiche disposizioni concluso sotto il controllo del notaio per atto pubblico. Perciò sembrerebbe corretto configurare l’operazione sopra riportata come una variazione che entrerà nel calcolo con la successiva DSU entro il 31/01 Ritenete tale interpretazione corretta? Voi che parere date in merito a questa casistica?
Ci sembra che alla domanda sia già stata ampia e motivata risposta.
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