Simonetta Folliero

Qualora il saldo attivo di un conto corrente cointestato a firma disgiunte risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.

Insomma, la mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario. Infatti, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto fa sì presumere, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, la contitolarità dell’oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta.

Dunque, la cointestazione di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

Infine, la presunzione di eguaglianza delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto corrente (articolo 1298 codice civile, secondo comma) può essere vinta non già con la mera dimostrazione di avere avuto la disponibilità del danaro immesso nel conto, ma con la precisa dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo soggetto che poi lo ha versato sul conto cointestato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 77/2018.

Questa doverosa premessa per spiegare che la cointestazione del conto corrente fra suo padre defunto e sua madre le conferisce, senz’altro, il diritto di ottenere la metà del saldo teoricamente riconducibile a suo padre, ovvero un quarto dell’intera disponibilità in conto corrente, sia in fondi di investimento che in liquidità. Il problema nasce, però, se sua madre riuscisse a dimostrare che quanto afferisce in titoli e liquidità nel conto corrente cointestato con il marito è riferibile esclusivamente ad entrate proprie (ratei di pensione, bonifici, eredità, liquidazione di beni personali).

Nella quale ipotesi, lei rischia di dover restituire quanto prelevato dal conto corrente ed essere incriminata per furto: chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro (articolo 624 codice penale).

Naturalmente stiamo parlando di ipotesi teoriche, dal momento che, fino a quando sua madre non dimostra la proprietà esclusiva di quanto depositato in conto corrente, lei può senz’altro eccepire di aver presunto, in buona fede, di essere erede legittima di 1/4 delle sostanze giacenti nel conto corrente cointestato fra i suoi genitori.


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