La situazione, per evitare interpretazioni della norma che a posteriori potrebbero rivelarsi fallaci, può essere così semplificata: il genitore donante chiede alla propria banca l’emissione di un assegno circolare, tratto dal proprio conto corrente, per l’importo che intende donare al figlio acquirente, beneficiario del Reddito di Cittadinanza.
Al momento del rogito notarile il figlio acquirente versa con quell’assegno circolare quanto necessario a coprire l’acquisto della casa non coperta da mutuo. Chiede immediatamente il trasferimento di residenza nella casa appena acquistata, fruendo delle agevolazioni fiscali cosiddette prima casa ed evitando che l’immobile acquistato possa modificare il valore del proprio patrimonio immobiliare; evitando, nel contempo, fluttuazioni, seppure temporanee del saldo (o della giacenza media).
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