Ludmilla Karadzic

La denuncia di furto è da escludere: innanzitutto perchè l’altro cointestatario è comproprietario e titolare del diritto di circolare a bordo del veicolo e lei rischierebbe di essere incriminata per truffa, specie se il veicolo è assicurato per il rischio di furto; inoltre la denuncia di furto non la solleverebbe dall’obbligo di corrispondere fino all’ultimo centesimo del prestito.

La società creditrice, anche se la cosa fosse possibile (e non lo è, non trattandosi di leasing) mai accetterebbe di prendere indietro un catorcio usato, chissà in quali condizioni, di cui non saprebbe cosa fare, azzerando o riducendo l’importo residuo conferito in prestito. Purtroppo lei dovrà adempiere fino all’ultimo, se non vuole correre il rischio di un pignoramento dello stipendio (o dell’indennità di cassa integrazione, che è assimilabile ad uno stipendio).

Piuttosto, per evitare almeno di dover corrispondere in futuro anche la tassa automobilistica (bollo auto), può registrare al PRA la perdita di possesso del veicolo (per fatto non documentabile) con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In questo caso la dichiarazione non avrà efficacia retroattiva e l’obbligo di pagare il bollo cesserà dal momento in cui la pratica verrà presentata allo sportello del PRA. Ciò la metterà al riparo anche da conseguenza riconducibili ad eventuali risarcimenti danni per sinistri causati dal veicolo, magari anche non assicurato, per responsabilità civile auto, dall’altro cointestatario.

Quello che invece potrebbe fare se sul veicolo non grava ipoteca, per togliersi lo sfizio e fare un regalino al suo ex, è vendere simbolicamente la sua quota di proprietà a zero euro (in pratica un dono), pagando, semmai, anche il passaggio di proprietà, a qualche energumeno di quelli che solitamente si indicano come “tipi poco raccomandabili”.


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