Tullio Solinas

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) spetta se, e solo se, uno dei genitori è un lavoratore dipendente: in questa ipotesi, che rappresenta un prerequisito per la fruizione del beneficio, il reddito familiare da prendere in considerazione, per stabilire il diritto all’assegno, è quello percepito dal genitore avente diritto, sommato agli eventuali redditi dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo familiare.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o divorzio l’assegno al nucleo familiare per i figli minori spetta al coniuge affidatario.

Qualora, come nella fattispecie, il coniuge affidatario non sia titolare di una propria posizione tutelata (non percepisca un reddito da lavoratore dipendente), questi può esercitare il diritto all’assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell’altro coniuge o ex coniuge, a norma dell’articolo 211 della legge 151/1975.

Quanto finora esposto è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza citata della Corte di Cassazione, in base alla quale l’assegno per il nucleo familiare finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, ha natura assistenziale, sicché il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Infatti, nel caso specifico, qualora il coniuge divorziato, affidatario dei figli minori, avesse percepito un reddito da lavoro dipendente e fosse stato, quindi, titolare di una propria posizione tutelata, avrebbe potuto richiedere direttamente l’assegno per il nucleo familiare senza dovere includere nel reddito familiare quanto percepito dall’ex marito non convivente. Ma poiché non è titolare di una propria posizione tutelata e deve avvalersi della possibilità offerta dall’articolo 211 della legge 151/1975, dovrà necessariamente fare riferimento, alla posizione (al reddito) del coniuge divorziato non affidatario, che svolge attività di lavoro dipendente.


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