In effetti, in ambito penale, l’articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 (Legge sui reati tributari) prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Tuttavia, le ulteriori considerazioni sviluppate nel quesito sono arbitrarie, in quanto non tengono conto, in ambito civile, delle possibili conseguenze della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di beni quando il debito erariale è al di sotto delle soglie che prevedono l’applicazione di misure detentive.
Esiste, infatti, nell’ordinamento del codice civile italiano, un articolo (il 2901, per l’esattezza) secondo il quale il creditore può domandare (al giudice) che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (in pratica l’atto di trasferimento di proprietà del veicolo) con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Questo è quanto stabilisce il codice civile: il che vuol dire che l’atto di compravendita del veicolo potrebbe (si tratta di un condizionale obbligato) essere dichiarato inefficace (cioè l’azione revocatoria, se accolta, renderebbe il trasferimento di proprietà inopponibile al creditore, come se l’atto non fosse mai esistito), specie se si tratta di vendita endofamiliare, laddove sarebbe difficile per l’acquirente sostenere di non essere a conoscenza della situazione debitoria del venditore e delle finalità dell’alienazione.
Quanto possa essere economicamente conveniente, per il creditore erariale, proporre azione revocatoria dell’atto di compravendita di un catorcio, specie in rapporto all’entità del debito, è questione tutta da valutare nella quale, naturalmente, non ci è possibile entrare nel merito.
Tuttavia, la possibilità, per quanto remota, va segnalata se la domanda è Posso vendere la mia auto ad un familiare?
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