Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla sua chiusura (articolo 1823 del codice civile): il fido in rosso non ripianato dopo la chiusura del conto, giustifica, pertanto, la segnalazione nella CRIF, intervenuta dopo sei anni dal momento in cui il correntista aveva utilizzato l’affidamento.
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