Secondo l’articolo 476 del codice civile l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Comunque, il fratello e la madre, se il soggetto è maggiorenne, non possono essere chiamati a rispondere patrimonialmente dei danni da questi arrecati a terzi.
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