Paolo Rastelli

La cartella esattoriale in questione, se notificata senza vizi, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine dei 60 giorni, eccependo sia l’omissione della notifica dell’atto prodromico, sia tutte le ottime, articolate ed argomentate considerazioni qui svolte.

Il mancato pagamento della cartella esattoriale, non opposta, è sufficiente per l’avvio di azioni esecutive e cautelari a carico del debitore, indipendentemente dagli eventi storici che hanno preceduto la sua notifica.

L’avviso di intimazione (che lei identifica nel preavviso di azioni esecutive) viene inviato per posta semplice prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso almeno un anno dalla notifica della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha proceduto al pagamento.

Dalla data di notifica dell’avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Agenzia delle Entrate Riscossione potrà attivare le procedure non ancora intraprese.


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