Marzia Ciunfrini

Ci spiace, ma credo non si possa fare nulla a meno che lei non dimostri di essere stato circuito dal proprio genitore.

Infatti l’articolo 643 del codice penale punisce, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro, chiunque che, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto o più atti che importino qualsiasi effetto giuridico per lei dannoso.

In pratica, ove accertata la circonvenzione di incapace, potrebbe solo chiedere il risarcimento danni da suo padre. Questo perché l’annullamento (ex articolo 428 del codice civile) degli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati solo se emerge la malafede della controparte. E, comunque, l’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato perfezionato.


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