La polizza vita e invalidità permanente è obbligatoria quando si contrae un finanziamento: copre il rischio di premorienza del debitore e il conseguente inadempimento per il debito residuo.
Il debitore, tuttavia, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. Nell’ipotesi (come quella di cui si discute) in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il debitore può presentare in sostituzione una polizza autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti dall’istituto erogatore del prestito.
Infatti, la legge 124/2017 ha introdotto l’obbligo per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di accettare le polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, purché la polizza presentata dal cliente abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca/istituto di credito/intermediario finanziario.
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