Chi vende un appartamento in condomino è obbligato solidalmente con l’acquirente al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi vende un appartamento in condominio resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina la compravendita.
Questo è quanto dispone l’articolo 63 sulle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
Lei è dunque obbligato in solido con l’acquirente per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli ultimi due anni antecedenti il rogito notarile e comunque per le mensilità decorrenti dalla data del rogito notarile fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica dell’atto di compravendita.
Resta invece obbligato in modo esclusivo verso il condominio per i contributi maturati prima del biennio antecedente la data di perfezionamento del rogito notarile (e, comunque, per gli ultimi cinque anni dalla data in cui la pretesa viene notificata per iscritto al debitore, termine oltre il quale interviene la prescrizione).
L’amministratore potrà chiedere un decreto ingiuntivo per morosità nei suoi confronti ed in ogni caso la morosità non è scusabile con il presunto importo eccessivo degli oneri condominiali deliberati dall’assemblea.
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