Annapaola Ferri

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
• l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
• il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
• sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
Questo è quanto c’è scritto sul sito ufficiale di agenzia delle entrate riscossione, come va interpretato? E se potete anche rispondermi sul modo in cui si calcola il patrimonio immobiliare complessivo.

La guida a cui lei accenna e della quale abbiamo preso visione non specifica si debba calcolare il valore dell’immobile da pignorare ed espropriare. L’articolo 52 del dpr 602/1973 chiarisce che Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi dell’articolo 68 con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e’ rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso. L’articolo 68 stabilisce che se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e’ determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e’ stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e’ richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati. Da questi elementi possiamo concludere che il valore di un immobile, nella procedura esecutiva (nel senso che viene poi assunto a base d’asta), è quello commerciale stimato da un professionista del settore.


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