Paolo Rastelli

Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Altrimenti, Agenzia delle Entrate riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. Inoltre, il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma uno: in pratica, non può essere avviato il pignoramento se il valore dei beni (prezzo base ai fini della vendita forzata) al netto delle passività ipotecarie (ipoteche iscritte da terzi diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione e di grado superiore a queste ultime) è inferiore ai 120 mila euro.

Questo è quanto dispone l’articolo 76 del DPR 602/1973.

Conviene allora, per evitare problemi, alienare quanto prima la quota detenuta per 1/6, onde evitarne pignoramento ed espropriazione e al fine di essere eventualmente obbligato a presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (con perdita di tempo ed esborsi di parcelle professionali) qualora l’Agenzia delle Entrate Riscossione decidesse (si tratta di una possibilità remota ma non escludibile a priori) di ipotecare ed espropriare proprio l’immobile in cui il debitore risiede.


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