Il codice civile dispone che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e transitorie).
L’anomalia che si rileva nella vicenda è che il condomino moroso, o chi per esso, ha proposto un piano di rientro in modo unilaterale dandone esecuzione: in realtà, la eventuale dilazione degli arretrati va concordata con l’amministratore di condominio e deve essere da quest’ultimo accettata.
Infatti, i contributi condominiali dovuti in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, servono al condominio tutto per il pagamento delle spese correnti condominiali: fornitura di acqua prima della ripartizione ai singoli condomini, fornitura di energia elettrica per androni, ascensori e scale, effettuazione delle pulizie delle parti comuni nonché della manutenzione giardini eccetera.
Per cui non è permesso al singolo condomino moroso di versare le quote in ritardo e, per di più, aspetto assolutamente inaccettabile, con una decurtazione motu proprio. Anche in considerazione del fatto che la sola dilazione potrebbe comportare difficoltà alla corretta gestione condominiale, dal momento che i fornitori non sono certamente disposti ad ottenere il saldo dei corrispettivi in modalità rateale.
Tanto premesso, non c’è alcun modo di fermare l’esecuzione di un provvedimento ingiuntivo ineccepibile. Se il condomino moroso è indigente, altre sono le strade per risolvere il problema: vendita dell’immobile e adattamento del nucleo familiare in altro stabile in locazione, oppure ricorso al prestito vitalizio ipotecario se il condomino moroso ha età non inferiore ai 60 anni.
Il prestito vitalizio ipotecario, infatti, ha per oggetto la concessione da parte di banche, nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti.
L’aspetto più interessante di questa forma di prestito è data dalla circostanza che è previsto il rimborso integrale in un’unica soluzione al momento della morte del debitore.
Ciò significa, che il debitore potrà tranquillamente destinare la liquidità ottenuta alle sue esigenze di vita, senza necessità di dover pensare al rimborso della rata prevista, come invece potrebbe accadere qualora si decidesse di optare per un contratto di mutuo, e sarà sicuramente al riparo da azioni esecutive da parte del creditore fino alla sua morte, proprio perché non è tenuto a restituire mensilmente alcunché.
La forma contrattuale del prestito vitalizio ipotecario prevede il pagamento degli interessi alla scadenza del contratto, applicando la capitalizzazione su base annua. Ciò vuole dire che ogni anno gli interessi vengono calcolati e si aggiungo al capitale nel calcolo degli interessi dell’anno successivo.
Al momento del decesso del debitore, gli eredi, potranno saldare il debito o vendere l’immobile per rimborsare il prestito, comprensivo di capitale, spese e interessi.
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