Paolo Rastelli

La notifica dell’atto nella mani di sua madre è viziata da nullità: infatti, la Corte di cassazione (sentenza 14361/2018) la notifica va ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l’atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell’atto stesso. Inoltre, se la notifica è effettuata nelle mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notifica sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza indiretta dell’atto da parte del soggetto designato a riceverlo.

Pertanto potrà validamente impugnare il primo titolo esecutivo che le verrà notificato correttamente a cui l’avviso di addebito (se non immediatamente esecutivo) nullo è presupposto, oppure al giudice dell’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, presso il Tribunale territorialmente competente, qualora le venisse notificato un atto esecutivo di pignoramento o cautelare (fermo amministrativo, ipoteca). Volendo, potrebbe anche impugnare l’estratto dei debiti a carico iscritti a ruolo chiedendo ad Agenzia delle Entrate Riscossione un estratto della situazione debitoria attuale.


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