Genny Manfredi

Il valore del patrimonio immobiliare da indicare nella DSU/ISEE, qualora il componente del nucleo familiare non abbia rinunciato l’eredità, la successione sia stata aperta (ricordiamo che la successione si apre con il decesso del de cuius), ma non risulti ancora stata sciolta la comunione ereditaria dei beni caduti in successione, è pari al valore, in quota, dei fabbricati facenti parte della massa ereditaria quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Infatti, l’articolo 65 (eredi del contribuente) del DPR 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Secondo l’articolo 459 del codice civile, poi, l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Ad avvalorare l’assunto anche l’articolo 5, comma 2 del DPCM 159/2013 secondo il quale il patrimonio immobiliare ai fini ISEE è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno.

Il combinato disposto degli articoli di legge appena richiamati consente di dedurre, nella fattispecie, che nella DSU deve essere indicato, come patrimonio immobiliare, un terzo del valore complessivo dell’immobile ai fini IMU.


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