Lilla De Angelis

Il consolidamento debiti, a cui ci si riferisce anche con i termini ristrutturazione debiti o rifinanziamento debiti, consiste essenzialmente in una operazione finalizzata a:

  1. sostituire  i diversi soggetti con cui si risulta indebitati (finanziarie e/o banche e/o società di recupero crediti e/o agenzie erariali di riscossione) con un unico creditore;
  2. accorpare tutti i debiti in quello che indicheremo, appunto, come debito consolidato, ristrutturato o rifinanziato;
  3. conseguire  un allungamento della durata del piano di ammortamento del debito consolidato rispetto al tempo massimo di rientro previsto dai finanziamenti in essere o dalle obbligazioni intervenute prima della ristrutturazione debiti;
  4. corrispondere, per il debito consolidato, un importo mensile minore della somma delle rate relative all’esposizione debitoria complessiva non ancora rifinanziata;
  5. corrispondere, per il debito consolidato, rate mensili al posto degli importi in un’unica soluzione eventualmente previsti delle obbligazioni assunte o determinatesi prima della ristrutturazione;
  6. ottenere un miglioramento delle condizioni di rifinanziamento  rispetto a quelle che caratterizzano il debito in esercizio prima della ristrutturazione;
  7. ricavare ulteriore liquidità al netto del debito consolidato residuale.

Gli strumenti disponibili per procedere al  consolidamento debiti sono:

  • il prestito personale;
  • la cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
  • il prestito cambializzato;
  • il prestito vitalizio ipotecario;
  • la delegazione di pagamento;
  • l’accensione di un nuovo prestito finalizzato al consolidamento debiti;
  • la sostituzione del mutuo finalizzata al consolidamento debiti.

Uno dei vantaggi del consolidamento, dunque, è il fatto che se si hanno più debiti (ad esempio un mutuo, un prestito personale, un prestito finalizzato all’’acquisto dell’auto) si possono trasformare in un unico debito con un solo interlocutore più facile da gestire.

Nel caso proposto, ci sembra inverosimile che Findomestic si sia assunta l’onere di saldare il conto in sospeso con FCA Bank, dal momento che si tratta di due creditori diversi, nemmeno collegati e/o appartenenti allo stesso gruppo: e, in ogni caso, l’accordo in tal senso avrebbe dovuto essere esplicitamente previsto nel contratto perfezionato con Findomestic, corredato da un mandato sottoscritto dal debitore rilasciato alla società incaricata del consolidamento (Findomestic), per l’estinzione del debito con la finanziaria operante nel settore finalizzato alla concessione di prestiti per l’acquisto di veicoli prodotti dal gruppo FCA (FCA Bank).

Se così non è stato, si è trattato di un equivoco intercorso fra il debitore e l’addetto di Findomestic, il primo propenso a sentirsi rassicurato sugli obiettivi che avrebbe voluto conseguire (tipicamente si tratta del cosiddetto “bias di conferma”, ovvero del rumore indotto dalla predisposizione a cercare nella risposta dell’interlocutore, la conferma alle proprie convinzioni) ed il secondo disposto ad avvalorare verbalmente qualsiasi richiesta avesse consentito la conclusione del contratto.

Certamente, non si può avviare un contenzioso giudiziale (o un arbitrato) basandosi su presunte affermazioni intercorse in un colloquio, per cui temo che dovrà, con i soldi ricevuti in prestito, provvedere personalmente all’estinzione del credito residuo vantato da FCA Bank.

Qualora, invece, fosse stato cristallizzato esplicitamente nel contratto sottoscritto fra le parti, l’impegno di Findomestic ad estinguere quanto da lei ancora dovuto a FCA Bank, allora ci sono i presupposti per portare, almeno in prima battuta, Findomestic innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per presentare ricorso all’ABF bisognerà inviare reclamo scritto con raccomandata AR a Findomestic, lamentando l’omessa estinzione del debito residuo con FCA Bank, secondo quanto previsto nelle clausole del contratto sottoscritto.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che le saranno restituiti qualora il ricorso venisse accolto.

Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

Ulteriori informazioni su come presentare il ricorso, disponibili qui.


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